Videosorveglianza: corretta applicazione della disciplina normativa

31 Ago 2016

videosorveglianzaBologna, 31 agosto 2016. L’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2015, a fronte della rivisitazione dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970, ha introdotto la possibilità, per il datore di lavoro, di porre in essere attività di controllo a distanza del lavoratore attraverso gli strumenti dallo stesso utilizzati per svolgere la propria prestazione, senza che sia richiesta alcuna autorizzazione preventiva. Da un lato viene garantita la privacy del lavoratore e, dall’altro, è una forma di tutela anche al datore di lavoro, il quale oltre ad assumersi il rischio di impresa, ha anche la necessità di verificare il corretto utilizzo dei propri mezzi.

La nota n. 11241, emessa l’1 giugno 2016, emanata dal Ministero del lavoro, si focalizza sui limiti e sulle sanzioni in caso di installazione di impianti di sorveglianza in assenza di accordo sindacale o provvedimento autorizzato.

Al fine di dettagliare al meglio le casistiche che potrebbero presentarsi, la stessa nota sottolinea che il comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro deve considerarsi costituito: indipendentemente dal fatto che l’eventuale apparato di videosorveglianza risulti installato ma non funzionante (il comportamento sanzionato prescinde dall’effettivo funzionamento); nel caso in cui il controllo risulti per sua natura discontinuo perché relativo a luoghi in cui i lavoratori si trovino solo saltuariamente; e nonostante la presenza di preavviso dato ai lavoratori.

Il mancato rispetto delle norme vigenti sulle attività di videosorveglianza risulteranno passibili di ammenda da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro o, in alternativa arresto da 15 giorni a un anno, oltre ovviamente l’immediata rimozione degli apparati non autorizzati

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