La normativa, a oggi vigente, prevede la “scissione dei pagamenti” con la finalità di eliminare o ridurre l’evasione nell’ambito Iva. Il fornitore di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche riceve l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, che è versata dal soggetto pubblico/Società (cessionario/committente) direttamente all’Erario. Tale meccanismo sarà applicato fino al 30 giugno 2020.
Ambito di applicazione
Dopo l’ampliamento soggettivo recato, con effetto dall’1 luglio 2017, la nuova formulazione dell’articolo prevede l’applicazione dello split payment a due macro categorie di soggetti, che rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione (soggetti P.A.) o nelle società controllate dalla Pubblica Amministrazione e nelle principali società quotate.
Da un punto di vista operativo, ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it, senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori dei pubblici servizi” (che non hanno obbligo di fatturazione elettronica)
Per quanto riguarda le società controllate direttamente dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni, quelle controllate dalle società precedentemente indicate, e infine quelle quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, di primaria importanza a elevata affidabilità fiscale ad oggi, sul sito del Dipartimento finanze sono disponibili gli elenchi nella versione definitiva e corretta, aggiornati alla data del 31 ottobre 2017 e validi per il 2017
In data 21 novembre 2017, il Dipartimento finanze ha effettuato una nuova pubblicazione di elenchi delle Società, validi dal 1° gennaio 2018, che, però, non tengono conto delle novità, nell’ambito soggettivo, introdotte dal D.L. 148/2017.
Dall’1 gennaio 2018 i nuovi soggetti obbligati saranno, inoltre, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.