Il preventivo, le spese ipotizzabili e il grado di complessità dell’incarico devono essere resi noti dal professionista al cliente in forma scritta, anche digitale: la precisazione è contenuta nella Legge sulla Concorrenza. La novità, che riguarda i professionisti iscritti agli Ordini, consiste nell’obbligo della forma scritta o digitale, che prima non era previsto. La legge modifica il comma 4 dell’articolo 9 del Dl 1/2012, che per il resto resta invariato.
Il professionista deve quindi rendere noto al cliente il compenso per la prestazione richiesta, fornendo un preventivo di massima, come detto, in forma scritta. La parcella deve essere adeguata all’importanza dell’opera e deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Vanno anche indicati, sempre per iscritto, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione, e i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Questi sono obblighi che erano già previsti dalla legge, mentre la novità consiste nella necessità di metterli per iscritto, anche in forma digitale.
Il successivo comma 152 della legge specifica anche che il professionista è tenuto a indicare e comunicare titoli posseduti ed eventuali specializzazioni. La Legge sulla Concorrenza contiene anche norme specifiche relative all’esercizio della professione forense in forma societaria (almeno due terzi del capitale di proprietà di avvocati o iscritti all’albo di altre professioni), alle società di ingegneria (obbligo di polizza assicurativa), agli odontoiatri (titolo abilitanti, obbligo di iscrizione all’albo per il direttore sanitario).