Le istruzioni dell’Inps per gli incentivi all’assunzione per l’alternanza scuola-lavoro

12 Mar 2018

alternanza scuola lavoroL’Inps ha tracciato le regole per fruire degli incentivi, introdotti nella Legge di Bilancio 2018, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani con età inferiore a 35 anni (30 anni dal 2019).

Nel particolare, l’incentivo all’occupazione giovanile stabile viene proposto in due distinte agevolazioni alle assunzioni:

• Un esonero contributivo triennale del 50% dei contributi previdenziali e nel limite di 3.000 euro annui, per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con età inferiore a 35 anni (30 anni, a partire dal 2019), che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle loro precedenti esperienze lavorative.

• Un esonero contributivo triennale, del 100% dei contributi previdenziali e nel limite di 3.000 euro annui, per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con età inferiore a 35 anni (30 anni, a partire dal 2019), che abbiano conseguito un titolo di studio, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a seguito di un periodo di attività di alternanza scuola-lavoro, svolto presso il medesimo datore di lavoro, oppure un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, svolto presso il medesimo datore di lavoro, oppure, infine, un periodo di apprendistato in alta formazione, svolto presso il medesimo datore di lavoro.

Interessate agli incentivi sono le assunzioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2018 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche a tempo parziale, e che presentino la qualifica di operaio, impiegato o quadro, stante il richiamo al D.Lgs n. 23/2015, che disciplina il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. A tal proposito l’Inps precisa che l’esonero non è applicabile a contratti di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente, prestazione occasionale e per lavoratori che abbiano una qualifica dirigenziale.

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