L’Inps ha fornito, con la Circolare 40 del 28 febbraio 2017, le indicazioni operative necessarie alla gestione corretta delle pratiche per l’incentivo ai datori di lavoro che assumono giovani disoccupati di età compresa fra i 16 e i 29 anni. Il beneficio, previsto dal decreto ministeriale 394 del 2 dicembre 2016, consiste nell’esonero contributivo fino a 8.060 euro annui per ogni giovane assunto. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato l’incentivo vale il 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, fino a un massimo di 4.030 euro annui per ogni assunto.
L’incentivo si applica alle nuove assunzioni, che avvengono nel periodo fra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2017, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato o tempo determinato la cui durata sia prevista pari o superiore a 6 mesi. I contratti di lavoro possono prevedere il tempo pieno o il part-time, che prevede però una riduzione dell’importo massimo dell’esonero proporzionale al tempo pieno. Non sono previsti incentivi in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico e in caso di ricorso al lavoro accessorio. Inoltre, l’esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.
L’incentivo può essere fruito con denuncia Uniemens a partire dalle competenze del mese di aprile 2017 e la gestione è demandata all’Inps nel limite delle risorse stanziate, e rientra nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione giovani”.