Gli errori formali non vengono puniti

28 Giu 2016

L’invio in ritardo di qualche giorno, la mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di un’operazione particolare o il numero non esatto di operazioni aggregate dovrebbero essere alcuni degli errori non sanzionabili dall’agenzia delle Entrate, vista la linea soft annunciata due giorni fa dal direttore Attilio Befera (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19/10/2013). Malgrado ciò e visto che al contrario le sanzioni potrebbero variare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro, è bene porre attenzione, in vista dell’invio, ad alcuni particolari casi.
In presenza di operazioni straordinarie, ad esempio, si deve avere riguardo, come indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 agosto, all’estinzione o meno del soggetto obbligato alla presentazione dello spesometro. Se questi, infatti, non si estingue, provvederà egli stesso all’invio della comunicazione, mentre, in caso contrario, sarà il soggetto che gli subentra a dover provvedere all’inoltro dei dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto estinto.
Per quanto riguarda la modalità di esposizione delle operazioni, il contribuente può scegliere l’invio dei dati o in forma analitica o in forma aggregata per singola controparte. In quest’ultimo caso andranno compilati i quadri “FA” o “SA” indicando, all’interno di ciascun rigo, anche il numero di operazioni aggregate: si presume non dovrebbe dar luogo a sanzioni un errore in tal senso, che si ritiene di carattere meramente formale. All’interno del quadro “FA”, peraltro, risulta esservi un errore di dicitura nel campo ove va inserita partita Iva o codice fiscale, che potrebbe essere fuorviante: viene infatti indicato che si tratta delle informazioni relative al cliente, anziché, di quelle della “controparte”, visto che il singolo rigo può raccogliere anche le operazioni passive.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi al nostro ufficio competente.

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