Le novità fiscali e tributarie del Decreto Rilancio per il Coronavirus

26 Mag 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio contiene alcune novità sulle disposizioni relative ai versamenti, e agli adempimenti, fiscali e tributari per l’anno in corso.

Quali sono le novità fiscali e tributarie contenute nel Decreto Rilancio

  • esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto Irap 2020
  • la proroga al 16 giugno 2020:
    • della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal “Decreto Cura Italia” e dal “Decreto Liquidità”
    • dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo
    • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 riferite alle definizioni agevolate
    • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

In particolare si sottolinea la proroga dall’1 giugno al 16 settembre 2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto o in unica soluzione o a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

È inoltre istituita l’estensione dal 31 maggio al 30 giugno 2020 la sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente, o assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali o premi Inail, e l’Iva scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o prima rata, anziché entro il 30 giugno 2020.

Sospensione dell’Iva fra le novità del Decreto Rilancio

Per l’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio la sospensione è riconosciuta a prescindere dai ricavi / compensi 2019, e in presenza di una riduzione del fatturato, o dei corrispettivi, di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Per qualsiasi informazione a tal riguardo non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

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