Fatturazione elettronica, le imprese obbligate e quelle esonerate dall’emissione

8 Gen 2019

Dall’1 gennaio 2019 è entrata in vigore la normativa che obbliga all’emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate fra privati. Obbligo che coinvolge, dunque, con alcune eccezioni, tutte le imprese e i liberi professionisti operanti sul territorio italiano (esonerati, quindi, gli scambi di beni e/o servizi con l’estero).

All’emissione della fattura elettronica sono esonerati i contribuenti minimi, forfetari e agricoltori in regime di esonero Iva. Con il Collegato alla Finanziaria 2019, successivamente modificato dalla Finanziaria 2019, l’esonero dall’obbligo di legge è stato esteso ai soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali pari o inferiori a € 65.000,00 (al superamento di tale cifra la fattura va emessa per loro conto dall’acquirente o dal committente). È stato inoltre disposo che, per il 2019 i soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Operazioni con l’Estero

Come noto il testo di legge impone l’obbligo di fatturazione elettronica alle “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

Sono fatte salve, di conseguenza, le operazioni con soggetti esteri (Ue/extraUe) e con soggetti identificati in Italia, a seguito della modifica apportata dall’art. 15, comma 1, DL n. 119/2018. Si sottolinea, però, che previo accordo delle parti, è possibile emettere fattura elettronica anche per le operazioni Ue/extraUe. In particolare, è previsto che per le operazioni con soggetti esteri il campo “Codice Destinatario” va compilato con il codice convenzionale “XXXXXXX”. Tale soluzione consente di evitare l’invio dello spesometro estero.

Contribuenti minimi/forfettari

Stante il dettato del comma 3 della legge in esame i contribuenti minimi/forfetari non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni e/o le prestazioni effettuate. Inoltre per gli acquisti/prestazioni ricevute richiedono copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti/committenti “privati”. A tal fine spetta al contribuente minimo/forfettario comunicare al proprio fornitore l’applicazione del relativo regime affinché quest’ultimo non si comporti come con la generalità dei soggetti Iva (emissione della sola fattura elettronica senza fornitura della copia cartacea della stessa).

Enti non commerciali

Con riferimento agli enti non commerciali (come associazioni, etc) va tenuto conto che se svolgono esclusivamente attività istituzionale non sono soggetti Iva e quindi sono equiparati ai “privati”. Come tali, sono identificati dal solo dal codice fiscale e pertanto non sono tenuti ad emettere fattura e per gli acquisti, ricevono copia cartacea della fattura emessa dal cedente/prestatore, ferma restando la possibilità di poter acquisire le fatture d’acquisto elettroniche dalla propria area riservata del sito Internet dell’Agenzia (previa apposita richiesta). Se essi svolgono anche attività commerciale sono soggetti Iva e pertanto per le relative operazioni sono tenuti ad emettere fattura elettronica, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento ai soggetti che applicano il regime di cui alla Legge n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente non abbiano conseguito proventi commerciali non superiori a 65 mila euro.

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