Etichette alimentari: dal 13 dicembre parte l’obbligo di “Dichiarazione nutrizionale”

16 Nov 2016

etichettaPer gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, dal 13 dicembre 2016 entra in vigore l’obbligo di inserire una “Dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o sull’etichetta degli alimenti preconfezionati. Con questa dicitura si intendono quei prodotti alimentari confezionati in assenza dell’acquirente e avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo. Restano pertanto esclusi quegli alimenti che vengono venduti sfusi.

Nel caso in cui l’operatore alimentare venda il proprio prodotto non al consumatore finale ma a un terzo, per esempio un ristorante, ha la possibilità di fornire le informazioni richieste in una dichiarazione contenuta nei documenti commerciali, a patto che siano effettivamente accompagnatori dell’alimento.

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull’imballaggio, in una tabella comprensibile, sono il valore energetico, i grassi presenti, anche saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. In etichetta si possono dichiarare, in via facoltativa, anche le quantità di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre, i sali minerali e le vitamine. Le unità di misura da usare nella tabella nutrizionale sono per l’energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg). Si possono indicare anche le quantità di porzione (un cucchiaino, etc) purché sia indicata la quantità (un cucchiaino sono 25 ml di prodotto).

Non vi è, infine, obbligo alla presentazione della dichiarazione nutrizionale per:

• I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
• I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
• Le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
• Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, il sale e i succedanei del sale
• gli edulcoranti da tavola
• i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
• le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè
• gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
• gli aromi e gli additivi alimentari
• i coadiuvanti tecnologici
• gli enzimi alimentari e i lieviti
• la gelatina e i composti di gelificazione per marmellate
• Le gomme da masticare
• gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm e quelli, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
• Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico16

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