Reintrodotta la definizione agevolata per le liti pendenti

8 Ago 2017

agenzia delle entrate tasse tributiLa cosiddetta manovra correttiva ha reintrodotto la definizione agevolata delle controversie attribuite dalla giurisdizione tributaria in cui è parte dell’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (valido anche il ricorso in Cassazione).

Ai fini della chiusura della lite è richiesto il pagamento della maggiore imposta accertata nell’atto impositivo originariamente impugnato nonché degli interessi di mora. Le controversie definibili sono quelle il cui ricorso è stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.

Della definizione delle liti possono usufruire anche i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli relativamente alla parte non iscritta a ruolo e oggetto di lite.

Di recente l’agenzia delle entrate ha approvato il modello utilizzabile per la domanda di definizione da presentare in via telematica entro il 2 ottobre 2017, domanda esente dal bollo.

Tale documento può essere presentato direttamente da parte dell’interessato, qualora abilitato ai servizi telematici dell’agenzia; tramite un soggetto incaricato, che dovrò fornire in seguito all’interessato l’intera documentazione e l’attestazione di avvenuta comunicazione all’Agenza; tramite l’ufficio territoriale della DRE, che attesti in seguito la presentazione diretta della domanda consegnando all’interessato la stampa del numero di protocollo attribuito. Non è possibile presentare la domanda tramite il servizio postale o per posta elettronica, sia essa ordinaria o certificata.

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