Coronavirus, le misure del Dpcm 10 aprile 2020

11 Apr 2020

chiuse le attività produttive non essenziali per contenere il coronavirusÈ stato pubblicato l’11 aprile un nuovo Dpcm 10 aprile, in vigore dal 14 aprile, che estende fino al 3 maggio 2020 compreso la validità di tutte le misure restrittive atte a contenere e contrastare il diffondersi del Coronavirus. Con questo nuovo decreto si apportano alcune novità per le attività commerciali ed economiche che non sono più soggette alla sospensione obbligatoria. Per la maggior parte il nuovo decreto riporta le disposizioni già previste dalle abrogate precedenti decisioni del Governo. Le misure sono valide sull’intero territorio nazionale.

Clicca qui per scaricare il testo del Dpcm 10 aprile 2020 con gli allegati riportanti le tabelle Ateco di riferimento per le imprese

Sospese le attività commerciali

Il Dpcm 10 aprile 2020 estende, fino al 3 maggio 2020, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, confermando le eccezioni previste dal Dpcm 11 marzo 2020 e integrandole con alcune nuove attività. Rimangono fuori dalla chiusura obbligatoria le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Tutte le attività commerciali al dettaglio non soggette alla sospensione obbligatoria devono in ogni caso garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Qualora le predette attività siano situate all’interno di centri commerciali, la loro apertura è consentita purché sia permesso l’accesso alle sole predette attività, e non anche alle altre attività del centro commerciale.

Attività produttive e industriali

Il Dpcm proroga inoltre, fino al 3 maggio 2020 compreso, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati.

Si segnala quanto segue:

  • Possono proseguire l’attività le imprese la cui attività è individuata dal codice Ateco:
    • 02 – Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;
    • 16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (in precedenza in tale settore era consentita solo l’attività di Fabbricazione di imballaggi in legno individuata dal codice ATECO 16.24);
    • 25.73.1 – Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili;
    • 26.1 – Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche;
    • 26.2 – Fabbricazione di computer e unità periferiche;
    • 46.49.1 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
    • 46.75.01 – Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
    • 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
    • 99 – Organizzazioni e organismi extraterritoriali;
  • Sono soggette alla sospensione le imprese la cui attività è individuata dal codice Ateco:
    • 33.16 – Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali;
    • 33.17 – Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori);
    • 42.91 – Costruzione di opere idrauliche

 

Le misure contenute nel Dpcm 10 aprile

  • È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per
    • comprovate esigenze lavorative
    • assoluta urgenza
    • motivi di salute.
  • Vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza
  • Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • Vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo
  • Rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
  • Sospesa ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • L’ingresso nei luoghi di culto è condizionato all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri
  • Rimane sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • Rimangono chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
  • Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o con modalità a distanza
  • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale
  • Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale
  • Sono sospesi gli esami di guida
  • Vietato agli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
  • Rimangono fissate le limitazioni all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, secondo le indicazioni dalla direzione sanitaria della struttura
  • Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia
  • Sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine grado, comprese quelle universitarie o post laurea, nonché ogni altra attività di formazione svolta da enti privati o pubblici (corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati). Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche con modalità non in presenza
  • Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
  • È possibile svolgere attività formative a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

 

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