Chiarimento per il Superbonus 110% sui lavori trainati per i condomini

19 Giu 2023

L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna ha chiarito un punto specifico per l’accesso al Superbonus 110% che riguarda i lavori trainati per i condomini. In particolare ha specificato che se l’intervento trainato “aggiuntivo” è qualificabile come variante alla CILA-s originaria, e come tale verrà comunicato ai fini edilizi, potrà beneficiare delle condizioni agevolative spettanti agli interventi risultanti dalla prima CILA-s. Potrà cioè usufruire del Superbonus al 110% per le spese dell’anno 2023 od optare per la cessione del credito/sconto in fattura anche dopo il 16 febbraio.

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Qual è il tema dell’interpello inoltrato all’Agenzia delle Entrate

L’ipotesi riguarda i requisiti posti dalle ultime modifiche legislative per accedere al Superbonus 110%, tra cui la presentazione della CILA-S entro la data ultima del 31 dicembre 2022, ovvero del 16 febbraio 2023 per usufruire dello sconto in fattura/cessione del credito. Ci si chiede se essi ricorrano solo in relazione agli interventi trainanti, svolti sulle parti comuni e già oggetto di CILA, e non in relazione agli interventi trainati, eseguiti singolarmente dai singoli condòmini in un momento successivo e non rientranti nella CILA già presentata.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%

Nella risposta i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ricordano che il comma quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 dispone che:

”In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale), nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

L’articolo 2 bis DL 11/2023 convertito con L. 38/2023, prevede: ”Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.

L’intervento trainato aggiuntivo secondo l’Agenzia delle Entrate

Per le Entrate, infatti se il descritto intervento trainato ”aggiuntivo” è qualificabile come variante alla CILA-s originaria e come tale verrà comunicato ai fini edilizi, per l’intervento trainato ”aggiuntivo” si potrà beneficiare delle condizioni agevolative spettanti agli interventi risultanti dalla prima CILA S, ovvero potrà:

  • usufruire del superbonus al 110% sulle spese 2023
  • optare per la cessione del credito/sconto in fattura anche dopo il 16 febbraio 2023
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