Cessazione dell’attività: come regolarsi con l’Iva sull’autoconsumo

14 Set 2016

tassazione iva sull'autonsumoBologna, 14 settembre 2016. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato, di recente, la questione dell’autoconsumo in caso di cessazione dell’attività imprenditoriale. I giudici, nella sentenza “C-229/15 del 16 giugno 2016” hanno specificato che l’obbligo di effettuare l’autoconsumo dei beni non è soggetto alla limitazione temporale prevista dalla direttiva in tema di rettifica della detrazione Iva a credito.

Per quanto riguarda l’imponibile dell’autoconsumo, rimane confermata la rilevazione del “valore” del bene all’atto della cessazione dell’attività. Un dato che “tiene conto dell’evoluzione del valore” dello stesso tra l’acquisizione e la cessazione dell’attività.

In particolare, il caso riguardava il possesso di un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale da 14 anni, per il quale è stata detratta l’imposta. Ciò comporta una cessione soggetta ad Iva, in quanto assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso. Nel caso la base imponibile va individuata nel valore dell’immobile determinato al momento della cessazione dell’attività e deve tener conto dell’evoluzione del valore dello stesso tra la data di acquisizione (costruzione) e la data di cessazione dell’attività.

La disciplina nazionale, nel comma 2 punto 5 dell’articolo 2 del Dpr 633/72, determina la cessione di beni, e quindi l’assoggettamento a Iva come “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione […] anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. Si tratta, pertanto, di quei beni, con Iva detratta a monte, che vengono prelevati o assegnati per uso estraneo all’esercizio d’impresa, arte o professione e sono, pertanto, soggetti ad imposta. Per dette operazioni sussistono gli obblighi di fatturazione, registrazione o liquidazione e di dichiarazione. Le stesse concorrono altresì alla formazione del volume d’affari.

Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’Iva, ai sensi dell’art. 13, Dpr n. 633/72, non va fatto più riferimento al “valore normale” dei beni, bensì al loro “prezzo di acquisto” determinato nel momento in cui si effettua il prelievo.

NOTIZIE DAL MONDO