Cassa integrazione, le procedure per accedere all’ammortizzatore sociale

22 Giu 2020

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In attesa che siano emanate le circolari contenenti la disciplina in tema di ammortizzatori sociali alla luce degli ultimi decreti legge, l’Inps ha pubblicato un Messaggio, con il Messaggio in cui vengono fornite le prime indicazioni operative sulla gestione delle nuove domande di Cassa integrazione e assegno ordinario, e sull’anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

Per qualsiasi informazione su modalità e tempi di richiesta non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

 

Cassa integrazione e assegno ordinario

Con riferimento ai trattamenti di Cassa integrazione e assegno ordinario si nota un ampliamento del periodo per il quale è previsto fare richiesta da parte dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza epidemiologica per Coronavirus. Nello specifico, i datori di lavoro in questione possono richiedere i trattamenti di Cassa integrazione e assegno ordinario, con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane. È possibile incrementate di ulteriori 5 settimane (nel medesimo arco temporale) esclusivamente a condizione di aver esaurito il periodo previsto di 9 settimane.

I datori di lavoro che abbiano fruito dei predetti trattamenti per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti all’1 settembre 2020. Tale fattispecie, prima prevista per una particolare tipologia di lavoratori, è ora stata estesa a tutte le categorie e comparti.

Si sottolinea che la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Chi può richiedere il prolungamento della Cassa integrazione

  • I datori di lavoro che non hanno fruito integralmente delle precedenti 9 settimane possono chiedere tramite un’unica domanda di completare la fruizione delle settimane oggetto o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9; la concessione delle ulteriori 5 settimane (fino a un massimo di 14 complessive).
  • I datori di lavoro che hanno fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono presentare domanda per le ulteriori 5 settimane di trattamento senza necessità di allegare la dichiarazione relativa al periodo effettivamente fruito in precedenza (9 settimane).

Quando inviare la domanda

Si ricorda che le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o, comunque, con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono ripresentare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente

 

Pagamento diretto da parte dell’Inps

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità, nelle ipotesi di pagamento diretto dei trattamenti salariali da parte dell’Inps, che quest’ultimo autorizzi le domande e disponga l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Al momento di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, nell’ambito delle predette domande, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, qualora non si volesse accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

L’Istituto autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori interessati, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo. L’Istituto rende noto che, in una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale

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