I nuovi termini di versamento nella Legge di Bilancio 2017

6 Feb 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato i termini per i versamenti in vigore a partire dall’1 gennaio 2017.

Per i versamenti derivanti dai modelli Unico e Irap il saldo e la prima rata di acconto per le persone fisiche e società di persone è stato fissato al 30 giugno senza la maggiorazione dello 0,4% e al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti IRES (società di capitali, enti non commerciali, associazioni, etc) i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti IRES “solari”, i nuovi termini sono stabiliti in modo analogo alle persone fisiche e alle società di persone, come indicato più sopra. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti devono invece avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. Qualora il bilancio non venga approvato entro il termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. In ogni caso rimane viva la facoltà di versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione a tutti i contribuenti, restano invece fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap. Persone fisiche, società di persone, IRES “solari” e soggetti equiparati devono versare al 30 novembre. I soggetti IRES “non solari” devono versare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.

Per il versamento del saldo Iva, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e dell’Iva viene, da un lato, confermata la scadenza del 16 marzo. Dall’altro lato viene data la possibilità di posticipare maggiorando le somme da versare degli interessi calcolati nello 0,4% per ogni mese, o frazione, successivo al 16 marzo.

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