Il regime forfetario per il 2017

1 Feb 2017

La Finanziaria 2015, come è noto, ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, o lavoro autonomo, che rispettano determinati requisiti. Quello in esame è un regime naturale che si può applicare anche ai soggetti già in attività: è comunque possibile scegliere per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del modello Iva. I soggetti esonerati dalla presentazinoe del modello Iva devono comunicato l’opzione allegando il quadro VO al modello “Redditi”.

Con il regime forfetario i soggetti che lo adottano beneficiano delle seguenti semplificazioni:

• Non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa.
• Sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’Iva.
• Non possono detrarre l’Iva a credito.
• Non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi, o compensi percepiti.
• Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
• Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
• Non sono soggetti agli studi di settore.

Come detto possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, o lavoro autonomo, che nell’anno precedente alla richiesta abbiano presentato i seguenti requisiti:

• I ricavi e i compensi percepiti, ragguagli ad anno, non devono essere superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice di attività. È stato precisato che, nell’ambito dei ricavi deve essere ricompreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Viene confermata inoltre la Circolare in cui si indica che vanno ricompresi anche i ricavi derivanti da operazioni (esportazioni) effettuate con la Città del Vaticano e con San Marino. L’ammontare dei ricavi va verificato considerando il regime utilizzato nell’anno di riferimento: in regime ordinario vanno presi a riferimento i ricavi di competenza, in regime forfetario, i ricavi percepiti.

• Le spese sostenute per l’impiego di lavoratori devono risultare non superiori ai 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.co., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai famigliari dell’imprenditore.

• Il costo complessimo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore ai 20 mila euro. Per calcolare tale ammontare non vanno considerati i beni di costo pari, o inferiore, a 516,46 euro mentre vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo.

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