Agenzia delle Entrate, primi chiarimenti per la definizione del procedimento di accertamento

12 Nov 2018

studi di settore fisco indicatoriNel DEF 2019 è stata inserita la norma che consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, nello stato del procedimento in cui si trovavano a tale data.

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, evidenzia innanzitutto che la definizione agevolata in esame è “sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il ‘capitale’, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento”.

Gli atti così definibili sono gli Inviti al Contraddittorio, in cui sono stati quantificati maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente, Accertamenti con Adesione, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento, Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/97, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione, e gli Atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Ai fini della definizione in esame è richiesto il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni, interessi e accessori (importi diversi dai tributi e contributi quali, in particolare, eventuali spese di notifica dell’atto).

Per qualsiasi informazione, o per ulteriori chiarimenti, non esitare a contattare il nostro ufficio più vicino a te.

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